
Il TS non ammette il ricorso di ASOCELPA al capitolato di rimorchio
Il ricorso per cassazione presentato davanti alla Corte Suprema dalla rappresentanza legale dell'Associazione dei Consignatari e Stevedores di Las Palmas (ASOCELPA) contro la sentenza del 13 settembre 2022, della Sezione Contenziosa Amministrativa del Tribunale Superiore di Giustizia delle Canarie, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso contro la delibera del consiglio di amministrazione dell'Autorità Portuale relativa al capitolato di rimorchio, non ha avuto il percorso che l'associazione imprenditoriale di Gran Canaria si aspettava.
Pertanto, la Sezione Contenziosa-Amministrativa della Corte Suprema ha deciso l'inammissibilità del ricorso per “mancato rispetto delle esigenze previste dall'articolo 89.2 della LJCA nella preparazione del documento: mancanza di sufficiente motivazione, con particolare riferimento al caso, della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 88.2.a) e c) LJCA –invocate– che consentono di apprezzare l'interesse cassazionale obiettivo e la convenienza di un pronunciamento della Sezione Contenziosa-Amministrativa della Corte Suprema” e “mancanza, nei termini in cui è stato preparato il ricorso, di interesse cassazionale obiettivo per la formazione di giurisprudenza, tenendo conto che la questione litigiosa si colloca in un ambito puramente casistico, essendo legata alla considerazione delle sue specifiche circostanze concorrenti, riguardo alla sussistenza o meno nel caso di legittimazione attiva e di interesse legittimo, concetti sui quali, in linea generale, esiste una ripetuta dottrina giurisprudenziale, che è stata raccolta e applicata al caso dalla Sezione di merito, cercando in definitiva di ottenere un pronunciamento ad casum, il che risulta incompatibile con l'attuale sistema cassazionale di marcata vocazione nomofilattica e di generazione di giurisprudenza uniforme”.
Inoltre, la Sezione Contenziosa-Amministrativa impone le spese processuali a ASOCELPA.
Foto: Porti di Las Palmas


