
Colpo del TSJC ad ASOCELPA per il capitolato di rimorchio
La Sezione Prima del Tribunale Superiore di Giustizia delle Canarie ha dichiarato l'"inammissibilità" del ricorso presentato dall'Associazione dei Consignatari e Stevedori di Navi di Las Palmas (ASOCELPA) contro la delibera del consiglio di amministrazione dell'Autorità Portuale di Las Palmas, datata 8 maggio 2020, e le impone, inoltre, le spese del ricorso, secondo quanto riportato nella sentenza a cui ha avuto accesso puentedemando.com.
Oltre all'Autorità Portuale di Las Palmas, figurano anche come coimputati la società Rimorchiatori e Barge di Las Palmas, l'Associazione Nazionale dei Rimorchiatori di Spagna, Rimorchi Insulari, Rimorchiatori Don Quijote e Porti dello Stato.
In data 30 giugno 2020, l'Associazione dei Consignatari e Stevedori di Navi di Las Palmas ha presentato alla Sezione un ricorso contenzioso-amministrativo contro la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Autorità Portuale di Las Palmas, dell'8 maggio 2020, riguardante l'approvazione del capitolato di prescrizioni particolari del servizio portuale di rimorchio nei porti di interesse statale (La Luz e Las Palmas, Salinetas, Arinaga, Arrecife e Porto del Rosario).
Ricevuto il fascicolo amministrativo su richiesta della Sezione, è stato ordinato di consegnarlo al rappresentante legale dell'ente ricorrente affinché, entro 20 giorni, presentasse la relativa domanda, cosa che è stata fatta il 16 dicembre 2020 mediante un atto in cui, tra le altre considerazioni, si richiede che "si dichiari non conforme alla legge e si annulli" la delibera del consiglio di amministrazione dell'Autorità Portuale di Las Palmas, della data citata o, in subordine, "si dichiarino non conformi alla legge e si annullino, rendendole inefficaci per i motivi addotti", determinate prescrizioni del capitolato del servizio portuale di rimorchio.
Presentata la domanda, ha risposto per primo il rappresentante dell'Autorità Portuale mediante un atto datato 7 giugno 2021, in cui ha esposto i fatti e i fondamenti giuridici che ha ritenuto opportuni, richiedendo "che si inammissi il ricorso, per mancanza di legittimazione attiva dell'attore o, in difetto, si rigetti, con imposizione delle spese all'attore".
Le altre parti convenute hanno presentato la loro risposta nei tempi e nei modi previsti, esponendo i fatti e i fondamenti giuridici che hanno ritenuto adeguati, richiedendo tutte "l'inammissibilità del ricorso, per mancanza di legittimazione attiva dell'odierna ricorrente e, in subordine, il rigetto del ricorso presentato da quest'ultima; in ogni caso, con imposizione delle spese".
Con ordinanza datata 9 settembre 2021 si è deciso di ammettere il ricorso a prova e, concluso il periodo di proposizione e pratica, è stato concesso alla rappresentanza legale della parte attrice un termine di dieci giorni per presentare un atto di conclusioni sintetiche, cosa che è stata effettuata il 25 aprile 2022, "insistendo sull'impostazione del suo atto di domanda". Dichiarato concluso il processo, le attività sono rimaste in attesa di fissazione.
L'ordinanza emessa considera che vi sia "mancanza di legittimazione attiva" da parte dell'Associazione dei Consignatari e Stevedori di Navi di Las Palmas (ASOCELPA) "per la proposizione del presente ricorso" e segnala che "sarà necessario analizzare se ASOCELPA sia titolare di qualche diritto soggettivo o interesse legittimo che possa essere influenzato dalla sentenza che verrà emessa nel presente procedimento, essendo la risposta negativa".
Considera, inoltre, che si tratta di "un capitolato riferito unicamente e esclusivamente all'attività del servizio pubblico di rimorchio", mentre "l'attività della ricorrente è limitata alla consignazione, stivaggio e sbarco di navi", per cui "è evidente che un'Associazione composta da aziende del settore della consignazione e stivaggio e sbarco di navi non può sostenere di avere un interesse legittimo per impugnare un capitolato che non ha alcuna relazione con esse".
Inoltre, aggiunge che "la differenza tra tali attività supera persino il concetto materiale per tradursi nel proprio Testo Unico della Legge sui Porti dello Stato e della Marina Mercante approvato con decreto legislativo reale 2/2011, del 5 settembre (TRLPEMM), che lo raccoglie in sezioni distinte".
L'ordinanza, contro la quale è possibile ricorrere, ammette che ASOCELPA, in quanto associazione rappresentativa, "può proporre ricorso contenzioso-amministrativo nell'interesse di queste, ma unicamente e esclusivamente quando tali aziende abbiano un interesse legittimo influenzato dalla sentenza che verrà emessa. La mancanza di legittimazione di ASOCELPA deriva precisamente dal fatto che i suoi membri associati non hanno tale legittimazione poiché si dedicano allo stivaggio, sbarco e consignazione di navi, ma non al rimorchio".
Foto: Nicolás Arocha per puentedemando.com


